- 25 Gennaio 2022
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- Categoria: Sentenze Blog

L’eredità spesso è motivo di litigi tra gli eredi. Quando una persona in vita fa donazioni ad uno solo dei figli mentre nulla dà agli altri alla sua morte possiamo essere certi che tra i figli sorgeranno dissidi. Se il genitore in vita ha donato al figlio un immobile sarà facile per gli altri figli ricostruire il valore del trasferimento. Quando invece il genitore ha dato al figlio del danaro nel corso degli anni senza mantenere traccia dei trasferimenti sarà difficile ricostruirli e gli altri figli difficilmente potranno provare che il loro genitore ha dato una parte del suo patrimonio ad un figlio solo. In questo caso le liti tra i fratelli mai troveranno una soluzione. Alla morte del genitore il figlio che ha ricevuto la donazione ha diritto alla stessa parte di eredità degli altri fratelli oppure prende meno perché ha ricevuto la donazione?
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Inviolabilità della legittima
I parenti più vicini al defunto, coniuge, figli e in assenza dei figli i genitori del defunto, hanno diritto ad una quota del patrimonio del defunto detta legittima. In presenza di questi familiari non si può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio, lasciandolo a chi si vuole. Una certa quota va loro riservata. Ad esempio, se la persona ha moglie e un figlio deve lasciare 1/3 del suo patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio. La parte restante del patrimonio detta disponibile può essere lasciata a chi si vuole. Il diritto alla legittima non può essere violato da donazioni fatte in vita dal defunto.
La collazione
Per evitare disparità di trattamento tra gli eredi le donazioni fatte in vita dal defunto vanno inserite nella successione. Gli eredi legittimari (coniuge e figli), alla morte del defunto, sono tenuti a conferire nella massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal defunto. L’atto del conferire i beni donati in successione è la collazione che si applica solo per gli eredi legittimari, solo i figli e il coniuge del defunto sono tenuti a rimettere in successione i beni avuti in donazione. I beni ricevuti in donazione vanno rimessi nella massa ereditaria e vanno divisi tra i coeredi in base alle rispettive quote. Se il defunto donando ad un figlio ha leso la legittima degli altri eredi, che quindi hanno ricevuto una quota di eredità inferiore alla quota di legittima che spetta loro per legge, chi ha ricevuto la donazione riceverà una quota di eredità ridotta oppure dovrà restituire una parte del ricevuto agli altri eredi.
Spese escluse dalla collazione
Sono escluse dalla collazione le spese di mantenimento, educazione, per malattia, abbigliamento, nozze e i regali fatti in certe occasioni secondo gli usi come i reali di compleanno o di Natale. Le spese per l’istruzione artistica o professionale del donatario sono soggette a collazione solo se, considerate le condizioni economiche del donante, eccedono notevolmente la misura ordinaria.
La dispensa dalla collazione
Se nell’atto di donazione troviamo scritto che la donazione è fatta in conto di legittima con dispensa dalla collazione il donatario alla morte del donante non è tenuto alla collazione, non deve conferire la donazione nell’eredità. In questo caso, è come se il bene donato non ci fosse più nel patrimonio del defunto, come se fosse uscito stato venduto ad terzo.
Esempi
Tizio ha due figli Caio e Sempronio e un patrimonio di 100. Dona 20 a Caio. Alla sua morte il patrimonio residuo è 80. Se non è stato dispensato dalla collazione Caio alla morte del genitore deve rimettere in successione 20 che ha ricevuto in donazione. Il patrimonio da dividere è 100 e, se non c’è testamento, va diviso tra Caio e Sempronio in parti uguali. Quindi, Sempronio prende 50, Caio prende 30 perché ha preso 20 con la donazione.
Vediamo cosa accade se Caio è stato dispensato dalla collazione. Il patrimonio residuo è 80 e, in assenza di testamento, 40 va a Caio e 40 a Sempronio. Caio avrà in totale 60, 20 conseguito per donazione e 40 per successione. Sempronio prenderà solo 40.
Donazione eccedente la legittima
Se la donazione vale più della legittima, l’eccedenza incide sulla quota disponibile. Per effetto della donazione in vita la quota disponibile si riduce. Quindi, colui che ha ricevuto la donazione riceverà rispetto agli altri coeredi una quota di eredità disponibile inferiore a quella che riceveranno gli altri coeredi che non hanno ricevuto donazioni. Torniamo all’ esempio, Tizio ha due figli, Caio e Sempronio. A Caio ha donato 40 e il patrimonio residuo alla morte è 100. Per legge, quando succedono due figli senza coniuge, come nel nostro esempio, la quota legittima è due terzi del patrimonio, cioè 66,66 da dividere in parti uguali tra Caio e Sempronio, 33,33 ciascuno. La disponibile è un terzo, cioè 33,33. Con la donazione Caio ha preso più della legittima che gli spetta, ha preso 40 mentre la legittima è 33,33. La parte eccedente la legittima 6,67 (40-33,33) va ad incidere sulla disponibile. Caio non prende la metà della disponibile 16,66 ma prende meno, prende 9,99.
Diritto degli eredi testamentari alla riduzione della donazione
La donazione in vita va dunque ad intaccare la disponibile. Se il defunto ha fatto testamento, attribuendo la disponibile, gli eredi testamentari sono lesi dalla donazione fatta in vita dal defunto al figlio e per garantirsi la loro quota possono agire per far ridurre la donazione, che ha diminuito la disponibile.
Rinuncia all’eredità da parte del donatario
Cosa accade se l’erede che ha ricevuto dal defunto la donazione in vita rinuncia all’eredità’? Chi rinuncia all’eredità può trattenere la donazione fatta in vita dal defunto (art 552 cc). Se però risulta violata la legittima spettante agli eredi e per reintegrarla è necessario ridurre donazioni e disposizioni testamentarie, per ricostituire la legittima va ridotta la donazione fatta all’erede rinunciante.